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Sostenibilità

C’era una volta il Registro Onlus: ora c’è quello unico del Terzo settore

Tutto quello che c’è da sapere sulla riforma che punta a semplificare un panorama molto frammentato

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C’era una volta il registro delle Onlus, ora non c’è più, perché non ci sono più le Onlus. Tra il prima e il dopo, c’è un decreto legislativo, il numero 117 del 2017, che ha riformato il più ampio Terzo settore e ha potato quelle che un tempo erano note come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o, più semplicemente, con l’acronimo di Onlus.

Cosa sono le Onlus e perché sono importanti

Non avendo fini di lucro e svolgendo un’attività di utilità sociale, alle Onlus erano riconosciuti alcuni vantaggi fiscali. Sì, ma cosa sono queste organizzazioni, in concreto? Lo spiega il sito dell’Agenzia delle Entrate: “Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’Iva e le altre imposte indirette”.

Erano invece considerate Onlus di diritto le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome, le Ong riconosciute idonee, le cooperative sociali iscritte nella sezione “cooperazione sociale” del regime prefettizio e i consorzi costituiti da cooperative sociali.

I benefici fiscali, non indifferenti, erano specificati dal decreto legislativo numero 460 del 1997, ma per accedervi era necessario iscriversi nel registro delle Onlus, compilando un apposito modulo che andava inviato alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza.

La riforma del Terzo settore e la cancellazione delle Onlus

Nel 2014, però, è cominciata la riforma del Terzo settore. In questi anni, diversi legislativi hanno contribuito a rinnovare la disciplina della materia. In particolare, molto rilevante è stata l’adozione di tre decreti attuativi della legge 106 del 2016 (numero 111, 112 e 117, tutti del 2017), rispettivamente sul 5 per mille, sulla disciplina dell’impresa sociale e sul Codice unico del Terzo settore.

L’ultimo decreto attuativo, che consta di 104 articoli, mira alla semplificazione di un panorama molto frammentato. L’innovazione più evidente è la creazione di un gruppo onnicomprensivo, quello degli Enti del Terzo settore (Ets), nel quale – secondo l’articolo 4 – rientrano “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Scorrendo l’elenco, si nota un’assenza importante: quella delle Onlus. Lo stesso decreto, infatti, prevede la cancellazione di queste ultime con l’abrogazione degli articoli da 10 a 29 del già citato decreto legislativo numero 460 del 1997, il relativo acronimo e la relativa disciplina fiscale, sostituita da altre norme favorevoliper quanto riguarda le imposte sui redditi, quelle indirette e i tributi locali. Tutto questo avverrà quando il nuovo registro unico sarà operativo. A questo dovranno iscriversi le organizzazioni un tempo note come Onlus.