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Più tutela per i prodotti di design

Dal 2 settembre sono in vigore le modifiche al Codice della proprietà industriale, tra cui la riscrittura dell’art. 239 che rende piena la tutela verso i prodotti di design coperti da diritto d’autore

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Sono entrate in vigore il 2 settembre le modifiche al Codice della proprietà industriale, tra cui la riscrittura dell’art. 239 che rende piena la tutela verso i prodotti di design coperti da diritto d’autore, in particolare per il settore del mobile e dell’arredo. Le nuove disposizioni hanno l’obiettivo di armonizzare la disciplina nazionale con quella comunitaria e internazionale, nonché di semplificare le procedure di brevettazione e registrazione, riducendo gli adempimenti amministrativi necessari.L’art. 239 viene così riscritto: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del pre-uso. Come evidenziato da una nota di FederlegnoArredo: “ Ciò significa che tutti i prodotti-copia realizzati in Italia dopo il 19 aprile 2006 e quelli importati dopo il 19 aprile 2001, sono perseguibili come contraffazioni”.