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Dal 1° giugno più trasparenza nel credito al consumo

Una direttiva europea, recepita dal decreto legislativo 141/2010, riforma i finanziamenti: tra le novità un modello standard che in fase di richiesta di prestito permetterà di confrontare più offerte. Nuove disposizioni anche per il diritto di recesso, il Taeg e per il rimborso anticipato

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Finanziamenti più trasparenti. Così si può riassumere il cambio di rotta nella riforma del credito al consumo che, avviata dalla direttiva europea 2008/48/Ce e recepita dal decreto legislativo 141/2010, entrerà definitivamente in vigore dal prossimo 1° giugno. Fra pochi giorni chi avrà bisogno di richiedere un prestito dovrebbe poter muoversi più agevolmente nella giungla delle offerte. Fra le più importanti novità, secondo quanto disposto da un provvedimento della Banca d’Italia, il cliente che richiede un prestito ha a disposizione, già in fase precontrattuale, un modello standard denominato ‘Informazioni europee di base sul credito ai consumatori’; questo modello, che deve essere compilato dal finanziatore, permette al cliente di confrontare più offerte e di avere tutte le informazioni previste dalla legge prima che sia vincolato da un contratto. Le novità, presentate in un articolo de Il Sole 24 Ore ‘Finanziamenti trasparenti’, riguardano anche il Taeg (Tasso annuo effettivo globale), il tasso che meglio esprime il costo totale del prodotto in questione. Il Taeg nel foglio informativo deve essere accompagnato dall’indicazione dell’importo totale dovuto dal consumatore, mentre nelle pubblicità il tasso non potrà più essere scritto in piccolo a fondo pagina, ma deve apparire in evidenza con durata, importo del credito, rata e debito totale. Cambia anche il capitolo dedicato al diritto di recesso e all’estinzione anticipata. Da mercoledì 1° giugno chi accede a un prestito può recedere il contratto entro 14 giorni dalla firma, senza spese né commissioni. “In caso di ripensamento – si legge posi sulla pagine del quotidiano economico – si recede anche dall’eventuale polizza a copertura del credito (la cui esistenza ed eventuale obbligatorietà vanno esplicitate al consumatore prima della stipula del contratto, in quanto ‘servizio accessorio connesso con il contratto di credito)”. Inoltre i clienti potranno rimborsare anticipatamente il denaro dovuto dal finanziamento con diritto alla riduzione del costo totale del debito pari agli interessi e ai costi dovuti per la durata residua del contratto. Infine, il consumatore, nel caso di mancato adempimento del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto (previa messa in mora del venditore): in questo caso il finanziatore deve rimborsare le rate già pagate e gli altri oneri applicati al consumatore.

Scarica il provvedimento della Banca d’Italia