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Concordato anche per le piccole imprese

Approvato dalla commissione Giustizia un disegno di legge che introduce una modalità di gestione della crisi da sovraindebitamento per quelle aziende finora escluse dal fallimento. I punti principali

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Un’arma in più per gestire la crisi da sovraindebitamento dedicata alle piccole imprese. È quanto stabilito dal Ddl 307-b dal titolo Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (scarica il testo del provvedimento) approvato in via definitiva dalla commissione Giustizia del Senato dopo l’approvazione in Aula e le modifiche della Camera dei deputati. Il disegno di legge, come sottolinea un approfondimento de Il Sole 24 Ore di giovedì 19 gennaio , si rivolge a quelle imprese che finora per ricavi, attivo patrimoniale o volume dei debiti non potevano accedere alle procedure concorsuali e alle relative possibilità di intesa con i creditori, dal concordato alle ristrutturazioni. Il disegno di legge, che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce inoltre novità anche per le vittime di usura. Questi i punti principali:

Soggetti ammessi: Per essere ammesso alla procedura le imprese non dovranno avervi già fatto ricorso negli ultimi tre anni, inoltre: nei tre anni precedenti al deposito dell’istanza di fallimento o dall’avvio dell’attività (se inferiore ai tre anni) presenta un attivo patrimoniale complessivo annuo inferiore a 300 mila euro;- nei tre esercizi precedenti alla data dl deposito dell’istanza di fallimento, o comunque dall’avvio dell’attività commerciale, hanno realizzato ricavi lordi non superiori a 200 mila euro;- presentano un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ai 150 mila euro.

La procedura: Il piano dovrà fissare anche le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se divisi in classi, le garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per la liquidazione dei beni.

Le azioni consecutive: sotto la vigilanza del giudice è concessa una pausa di 120 giorni da azioni esecutive sul patrimonio dell’azienda per dare modo di condurre le trattative e raggiungere l’intesa, che sarà valida solo se sottoscritta da creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti.

Capitolo usura: le vittime di usura potranno beneficiare dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà, ma la domanda dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia. Il Ddl prevede che il mutuo possa essere concesso anche durante le indagini preliminari, ma revocato in caso di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, di scioglimento o di assoluzione.

Per maggiori informazioni: Concordato per piccole imprese